Il Collegio di Conciliazione: composizione e svolgimento

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[…] ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. 

Come in premessa (art. 7 della Legge n. 300/1970) e già evidenziato nell’articolo riservato alla medesima tematica, il collegio di arbitrato si compone: 

  • del rappresentante del lavoratore (non di rado esponente dell’organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, sebbene la norma non precluda l’assistenza di legale/consulente tecnico); 
  • del rappresentante del datore di lavoro; 
  • di un terzo membro, con funzioni di presidente, designato dall’Ispettorato del Lavoro (l’assenza di un accordo in merito tra le Parti risulta, infatti, tanto pacifica quanto intuibile). 
La composizione del collegio di conciliazione ed arbitrato e lo svolgimento dell’iter disciplinare fino alla definizione delle sanzioni

Il presidente, verificata l’identità dei presenti, invita dapprima il lavoratore (quale promotore dell’arbitrato, è ragionevole – quantomeno suggerito – che quest’ultimo argomenti l’impugnazione) e – in seguito – la Società a esporre le rispettive considerazioni: è facoltà delle Parti domandare il contestuale intervento di terzi, in qualità di testimoni (il Sig. Bianchi, anch’esso presente all’episodio disciplinarmente rilevante; il Dott. Gialli, responsabile/superiore gerarchico e funzionale del lavoratore). 

Terminato il contradditorio (ossia il confronto in merito all’iter disciplinare) – acquisite altresì eventuali prove documentali, connesse al procedimento oggetto di opposizione – il collegio delibera: è prassi, con esclusioni delle ipotesi di conferma (a titolo esemplificativo: insussistenza o assenza di giustificazioni) e annullamento della sanzione, che la soluzione conciliativa sia promossa e auspicata dal presidente; proposta (in tal senso: riduzione e derubrica) cui Società e rappresentante del lavoratore aderiscono – a maggioranza, ossia 2/3, o all’unanimità – ovvero obiettano, prospettando ulteriori differenti richieste. 

Definita la sanzione, i rappresentanti – unitamente al presidente – provvedono alla ripartizione delle spese collegiali (pari a 300 euro): la liquidazione delle spese, suddivise nell’usuale misura dell’80-20/70-30% (con percentuale maggioritaria a carico del datore di lavoro, in ragione della – presunta, ormai consolidata – maggiore disponibilità economica del medesimo), è anticipata dalla Società, con successiva rivalsa – mediante trattenuta a listino paga – nei confronti del dipendente. 

Luca Via