Il Collegio di Conciliazione: presupposti e interesse a ricorrervi

Tempo di lettura: 5 minuti

[…] ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Tanto prevede l’art. 7 della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori): in sintesi, deve ritenersi che il collegio in oggetto costituisca, contrariamente al ricorso giudiziale, il principale strumento di tutela del quale il lavoratore destinatario di sanzione conservativa – rimprovero, multa, sospensione – dispone.

Ovvi ne risultano i presupposti, identificabili come segue:

  • il lavoratore non è responsabile dell’inadempimento contestato (e successivamente sanzionato) o ritiene eccessivo il provvedimento irrogato dal datore di lavoro;
  • la Società, nominando il proprio arbitro in seno al collegio, reputa tanto legittimo il proprio operato quanto congrua la sanzione emessa nei confronti del dipendente negligente.

Occorre constatare come il collegio di arbitrato, per propria ratio (di “conciliazione”), sia parimenti propenso – previa proposta del presidente (nominato dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente) – alla riduzione o derubrica (ossia ad un provvedimento di minore gravità: da multa a rimprovero) della sanzione impugnata, deliberando – in tal senso – a maggioranza ovvero all’unanimità: l’interesse del lavoratore all’impugnazione si rivela, pertanto, direttamente proporzionale all’entità del provvedimento irrogato.

Il Collegio di Conciliazione è lo strumento di tutela del quale il lavoratore destinatario di sanzione conservativa dispone.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi quanto segue.

Il Sig. Rossi e il Sig. Verdi, lavoratori dipendenti, sono responsabili di condotte contrarie alla diligenza attesa: il primo – recatosi in ritardo sul luogo di lavoro – è destinatario di sanzione pecuniaria; al secondo, per contro, la Società ha provveduto a notificare provvedimento sospensivo, per non avere eseguito un ordine di servizio.

Esempio 1 – Sig. Rossi (importo della multa pari a 4 ore della retribuzione base)

Escludendo le ipotesi di illegittimità in fatto (insussistenza della condotta contestata) o in diritto (inosservanza dei termini procedurali) del procedimento, idonee a determinare l’annullamento della sanzione in precedenza emessa, qualora il collegio disponga per la riduzione o derubrica della multa (da 4 ore a 1 ora ovvero a rimprovero scritto), il danno economico patito dal Sig. Rossi risulterà per lo più maggiore – in relazione alla trattenuta che il medesimo avrebbe sofferto in sede di busta paga non impugnando – essendo a carico del dipendente, al contempo, una percentuale delle spese collegiali (di prassi, nella misura del 20/30% dell’importo complessivo di Euro 300).

Esempio 2 – Sig. Verdi (4 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione)

Deliberando – non di rado – il collegio per la riduzione del provvedimento o per la derubrica di quest’ultimo, a prescindere dall’effettivo accertamento della condotta negligente del lavoratore (essendo positivamente valutata dal presidente l’assenza di precedenti disciplinari, nonché la genuinità delle giustificazioni prodotte dal dipendente), il danno economico patito dal Sig. Verdi risulterà – con ogni probabilità – minore: da 4 giorni di sospensione ad una sanzione di differente entità/gravità (ugualmente sospensiva, 2 giorni di esonero dal servizio, o meramente pecuniaria), quest’ultima maggiorata di 60/90 Euro (ossia di un importo inferiore al valore della singola prestazione lavorativa).

In conclusione, sebbene entrambi i lavoratori risultino inadempienti ai sensi dell’art. 2104 del Codice Civile, il Sig. Verdi (sospensione ridotta + spese collegiali), contrariamente al Sig. Rossi (multa ridotta + spese), si rivela titolare di un interesse pressoché costante e seriale nei confronti dell’impugnazione, essendo maggiori – anche se potenziali – i benefici derivanti dalla sede arbitrale.

Luca Via